NORME / SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, RINUNCIA AGLI STUDIO

Sospensione degli studi

Lo studente può sospendere gli studi per uno o più anni accademici ed entro e non oltre lo stesso, nel caso:
di ottemperanza del servizio civile;
in caso di maternità e nascita di un figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita – la sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori;
in caso di una lunga malattia che comporti un periodo di cure certificato superiore a quattro mesi.
In questi casi nel periodo di sospensione lo studente non ha l’obbligo di versamento delle tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun esame di profitto.
Al momento della re-iscrizione non è tenuto a versare il contributo per la regolarizzazione dell’anno sospeso.

Domanda sospensione degli studi (richiedere in sede)
marca da bollo € 16,00

Interruzione degli studi

L’interruzione di carriera si verifica quando lo studente non si iscrive per uno o più anni accademici fino ad un massimo di tre anni consecutivi e pertanto non versa quanto dovuto di tasse e contributi.
Nei periodi interessati dall’interruzione non è possibile compiere alcun atto di carriera (esami, passaggi, richiesta di certificazione).

Riattivazione degli studi

La richiesta di riattivazione dopo un’interruzione di uno o più anni accademici comporta il versamento di un contributo fisso per la regolarizzazione degli anni accademici precedenti pari a €. 200,00 per ogni anno di interruzione. Trascorsi tre anni dall’interruzione degli studi perdono validità gli esami sostenuti dallo studente.

Domanda riattivazione degli studi (richiedere in sede)

Rinuncia agli studi

La rinuncia è un atto definitivo di abbandono degli studi e comporta la perdita di validità degli esami sostenuti dallo studente in precedenza.
La rinuncia determina la perdita dello status di studente e la chiusura della carriera.
Qualora all’atto della rinuncia lo studente risulti essere in una posizione debitoria relativa ad un accademico nel quale ha sostenuto esami, sarà tenuto a corrispondere l’importo mancante.
Lo studente può immatricolarsi ex novo in qualsiasi Facoltà o a qualsiasi altro corso dell’istituzione.

Domanda rinuncia agli studi (richiedere in sede)
marca da bollo € 16,00

Decadenza dalla qualità di studente Il Regolamento Didattico Generale prevede la decadenza nel caso in cui lo studente non consegue il titolo entro il doppio della durata legale del corso frequentato. La decadenza non riguarda coloro che hanno superato tutti gli esami di profitto e sono in debito del solo esame finale di diploma.
Ai fini della decadenza non sono computati gli anni di interruzione o sospensione degli studi. L’allievo decaduto che intenda iniziare una nuova carriera presso l’Accademia di Bari è obbligato a iscriversi nuovamente e ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio Accademico ai fini di un riconoscimento, parziale o totale.
La decadenza consente comunque di ottenere la certificazione degli esami sostenuti.